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HHF Onlus: Statuto
   
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  Statuto

Human Health Foundation Onlus - “Fondazione Europea per la Ricerca Scientifica e per la Salute ONLUS”

Art. 1 - Costituzione e sede
E´ costituita ai sensi degli art. 14 e seguenti del Codice Civile una Fondazione Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, denominata "HUMAN HEALTH FOUNDATION O.N.L.U.S.", anche indicata come HHF O.N.L.U.S., d´ora in avanti definita Fondazione.
La Fondazione ha sede in Spoleto, in Piazza Pianciani n. 5.
Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell´ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
La Fondazione è obbligata all´uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell´acronimo "O.N.L.U.S.".

Art. 2 – Uffici periferici
Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3 – Scopi
La Fondazione si propone lo scopo di favorire ed incrementare l’istruzione e l’attività di coloro che desiderano dedicarsi o già si dedicano all’attività di ricerca scientifica con particolare riguardo alle scienze bio-mediche, promuovendo ed incoraggiando, anche mediante l’istituzione di centri di ricerca, iniziative tese ad approfondire e diffondere la conoscenza di tali discipline ai fini del progresso scientifico, sociale e culturale.
La Fondazione realizza il proprio scopo direttamente ovvero attraverso l’ausilio di Fondazioni, Enti di ricerca, Istituti o Università che la svolgono direttamente.
La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d’interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.
Per la realizzazione di tale scopo, la Fondazione si propone di promuovere e sostenere:

  1. la ricerca scientifica nel settore oncologico, finalizzata all’applicazione di nuove metodologie per la prevenzione, diagnosi e cura dei tumori e di tutte quelle condizioni patologiche di interesse etico e sociale;
  2. la promozione ed attuazione di iniziative a sostegno del trasferimento e diffusione dei risultati della ricerca, della creazione di nuove imprenditorialità originate dalla ricerca, della valorizzazione economica dei risultati della ricerca, anche attraverso la tutela brevettale;
  3. ogni iniziativa utile od opportuna per l’approfondimento e la divulgazione, con tutti i mezzi di comunicazione (stampa, radio, tv, video nastri, pellicole, comunicazioni telematiche, ecc.), dei problemi connessi alla ricerca scientifica, alla salute, allo studio, alla cura ed alla prevenzione in campo oncologico, con particolare riguardo ai profili etici legati alla tutela della salute pubblica.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle previste nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse strumentali, accessorie o direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

Art. 4 – Attività strumentali, accessorie e connesse
Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l’altro:

  1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici a privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
  2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
  3. stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività;
  4. partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente a indirettamente, alla promozione della ricerca scientifica; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere alla creazione degli organismi anzidetti;
  5. costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta a indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitati, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
  6. sostenere lo svolgimento di attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, anche attraverso la gestione di strutture operative, scientifiche e/o tecnologiche proprie, dei fondatori e soggetti finanziatori;
  7. organizzare convegni, sostenere progetti di ricerca e promuovere nuove ricerche nel campo scientifico o partecipare ad analoghe iniziative promosse da altri soggetti;
  8. promuovere e partecipare ad iniziative congiunte con istituzioni ed operatori pubblici o privati, nazionali o esteri, con amministrazioni ed organismi internazionali;
  9. concludere accordi di collaborazione con strutture sanitarie nazionali ed internazionali, con Enti pubblici o privati per promuovere ed attivare la ricerca scientifica e per istituire centri studi e banche dati informatizzate, anche a livello internazionale;
  10. divulgare i risultati della ricerca scientifica sull’oncologia di base e finalizzata, a livello nazionale ed internazionale con particolare attenzione alle regioni o province carenti di adeguate strutture preventive, diagnostiche o terapeutiche;
  11. raccogliere i dati statistici derivanti dalla ricerca scientifica, dall’esperienza clinica e dai risultati farmacologici su larga scala, per ottimizzare progressivamente l’intervento sul territorio interessato ed integrarli con una organizzata raccolta bibliografica;
  12. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento at settore dell’editoria e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità (gadgets e simili);
  13. erogare contributi nel campo della ricerca;
  14. istituire borse di studio nonché sovvenzionare o organizzare soggiorni di studio per ricerca ed aggiornamento presso qualificati centri nazionali o internazionali;
  15. promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e richiedere contributi pubblici e privati, locali, nazionali, europei ed internazionali da destinare agli scopi della fondazione;
  16. organizzare un premio internazionale alla ricerca oncologica anche in collaborazione congiunta con istituzioni ed operatori pubblici o privati, nazionali o esteri, con amministrazioni ed altri organismi internazionali;
  17. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali

Art. 5 – Vigilanza
L’attività competente vigila sull’attività della Fondazione ai sensi dell’art. 25 del Codice Civile.

Art. 6 – Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito:

  • dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal fondatori a da altri partecipanti;
  • dai beni mobili e immobili che pervennero, pervengono o perverranno, a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stesa acquistati secondo le norme del presente statuto;
    dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
  • dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di amministrazione, possono essere destinate a incrementare il patrimonio;
  • da contributi attribuiti al fondo di dotazione dall´Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
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